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O. 14/12/2004 n. 3387

d) un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attivitā lavorativa in immobili dichiarati inagibili o sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autoritā, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di Euro 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa

e) un contributo a favore dei proprietari di beni mobili registrati e di quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti beni, pari al 40% del valore del danno subito, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi, accertato con apposita perizia giurata; per i danni fino a Euro 2.500,00 si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietā resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Ove del caso, nei limiti di cui sopra, puo' essere ammesso a contributo l'importo del premio assicurativo pagato.

2. I contributi di cui all'art. 3, comma 4, nonchč quelli di cui al presente articolo, sono erogati dal Commissario delegato con propri provvedimenti, coerentemente con le previsioni di apposito piano previamente predisposto dal Commissario medesimo, con il quale verranno identificate le tipologie d'intervento e la disciplina generale dell'assegnazione dei contributi, che sarā ispirata a criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria, e costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonchč al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso č effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 6.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, č autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

-legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17, e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonchč le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

-legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;

-regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,

articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

- decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni,

articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto del- l'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

-decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni,

articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto del- l'art. 6 della direttiva comunitaria n.193/36;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20, e successive modifiche ed integrazioni;

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni,

articoli 48, 49 e 191, comma 3;

-decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

-legge regionale 24 aprile 1987, n. 24 e successive modificazioni;

-legge regionale n. 15 del 2002 e successive modificazioni.

Art. 7.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivitā da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

Art. 8.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, č destinata la somma di 10 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile che sarā allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La regione autonoma della Sardegna č autorizzata a trasferire al Commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga agli

articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali. La regione autonoma della Sardegna č altresi autorizzata, su disposizione del Commissario delegato ad eseguire con propri fondi, in anticipazione delle risorse commissariali, gli interventi previsti dalla presente ordinanza; il Commissario delegato provvederā conseguentemente a rimborsare alla regione autonoma della Sardegna le spese sostenute per la realizzazione degli interventi stessi.

3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziate.

4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilitā speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato - Presidente della regione autonoma della Sardegna con le modalitā previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004 Il Presidente Berlusconi

 

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